Il sistema di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

Il sistema di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)
Il Gruppo promuove una cultura aziendale basata sui valori della integrità, responsabilità e trasparenza.In linea con tali principi ogni Società del Gruppo adotta un sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing) al fine di prevenire e contrastare condotte illecite, mettendo a disposizione uno specifico applicativo informatico che garantisce la riservatezza e la protezione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti nel processo, per incoraggiare la segnalazione di comportamenti illegittimi.
La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto dei requisiti di imparzialità e indipendenza nonché nel rispetto della riservatezza del Segnalante, del Segnalato e del contenuto della Segnalazione.

Chi può segnalare
La Segnalazione può essere effettuata da:

  • Soggetti Interni al Gruppo
    • i dipendenti delle Società del Gruppo.
  • Soggetti Esterni al Gruppo
    • i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso le Società del Gruppo;
    • membro degli Organi Sociali (le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Gruppo);
    • gli azionisti (persone fisiche) e soci;
    • Collaboratore Esterno (i dipendenti dei partners commerciali delle Società del Gruppo);
    • Fornitori di beni e servizi e Collaboratori esterni (i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti nell’ambito dell’attività professionale svolta per le Società del Gruppo).

La tutela normativa si applica anche durante il periodo di prova anteriormente (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso). Ad esempio: ex stagista, ex tirocinante, ex dipendente e ex volontario).

Che cosa può essere segnalato
Possono essere oggetto di Segnalazione:

  • le violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del Codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998;
  • le violazioni del Codice Etico di Gruppo (ivi compresi gli episodi che riguardano qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza fisica, verbale, digitale e psicologica), del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e delle normative interne aziendali;
  • gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici e aiuti di stato; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente; protezione dei consumatori; norme disciplinanti l’attività svolta da compagnie di assicurazione e intermediari assicurativi ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  • gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea; a titolo esemplificativo e non esaustivo, illeciti relativi alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
  • gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno; a titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  • gli atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati; a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni in materia di libera concorrenza;
  • le violazioni nel settore bancario ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del D.Lgs. n. 385/1993 (disciplina speciale del TUB);
  • le violazioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del D.Lgs. n. 58/1998 (disciplina speciale del TUF);
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231 del 2001;
  • le violazioni del Codice Etico di Gruppo;
  • gli episodi che riguardano qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza fisica, verbale, digitale e psicologica collegati a violazioni del Codice Etico;
  • le violazioni del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e di tutte le normative interne aziendali.

di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Cosa non può essere segnalato:
Non rientrano nell’ambito del Whistleblowing, le Segnalazioni riguardanti:

  • le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
  • le contestazioni in merito ad un comportamento o un’omissione riferibile a prodotti e servizi bancari e finanziari, alla prestazione di servizi di pagamento, a servizi di investimento o all’attività di distribuzione assicurativa (c.d. reclami);
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante, che attengono ai suoi rapporti individuali di lavoro o ai suoi rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le contestazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
  • le violazioni regolamentate nelle direttive, nei regolamenti dell’Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (a titolo esemplificativo, le Segnalazioni in materia di abusi di mercato).

Canale interno di Segnalazione
Le Segnalazioni devono essere inoltrate solamente attraverso l’applicativo informatico disponibile al seguente link: https://gruppoiccrea.integrityline.com/.
L’applicativo consente di effettuare Segnalazioni in forma:

  • scritta;
  • orale mediante un sistema di messaggistica vocale e/o incontro diretto con il gestore competente, che deve essere richiesto per il tramite dell’applicativo e deve avere luogo esclusivamente presso la sede che verrà indicata al Segnalante dal gestore competente.

Le Segnalazioni devono essere adeguatamente dettagliate e in grado di far emergere fatti e situazioni chiare allegando, ove disponibile, idonea documentazione a supporto per il tramite dell’applicativo informatico.

Per i soggetti Segnalanti esterni al Gruppo è necessario allegare alla Segnalazione il proprio documento d’identità mediante la specifica funzione dell’applicativo.

L’applicativo consente di effettuare Segnalazioni in forma anonima esclusivamente quando la condotta da segnalare riguarda violazioni della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Non verranno esaminate Segnalazioni che appaiano prive di fondamento, non circostanziate o anonime (tranne i casi sopra indicati).

I contatti con il gestore della Segnalazione avverranno solamente mediante l’applicativo informatico per il tramite della casella di posta (“Inbox Sicura”) che consente anche di verificare lo stato di avanzamento della Segnalazione.
Per accedere alla Inbox Sicura, è importante che il Segnalante memorizzi la password (scelta direttamente dal Segnalante) e il codice “Key Code” (fornito automaticamente dal sistema al termine della Segnalazione). 
Laddove il Segnalante smarrisca il “Key Code” o la password, non sarà possibile recuperarli e, pertanto, il Segnalante non potrà accedere alla Inbox Sicura e dovrà presentare una nuova Segnalazione. 

Canale esterno di Segnalazione
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le modalità previste sul sito istituzionale dell'Ente, solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Denuncia all’autorità giudiziaria
È prevista altresì la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per denunciare una condotta illecita di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.