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Emergenza Covid 19
04/05/2020
Emergenza COVID-19: Sospensione Rate e Mutui - Imprese

MISURE CONTENUTE NEL DECRETO "CURA ITALIA"

Le microimprese, le piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta del COVID-19 possono richiedere:

  • il mantenimento delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020;
  • la proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prevista prima del 30 settembre 2020
  • la sospensione delle rate dei finanziamenti o dei canoni di leasing fino al 30 settembre 2020 scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

    COME FARE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE

    Per richiedere l’agevolazione scarica e compila il modulo:

    Richiesta di sospensione mutui per imprese ex art. 56 D.L. 18/20

e invialo, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità, alla e-mail istruttoria@canosa.bcc.it o alla pec bcccanosa@pec.it.

La suddetta modulistica potrà essere inoltrata alla Banca, invece che a mezzo mail, accedendo all'Area Clienti, previa registrazione.

IMPRESE IN RIPRESA 2.0

Le PMI danneggiate dall’epidemia da COVID 19 che presentano un finanziamento in essere alla data del 31 gennaio 2020 possono accedere alle seguenti iniziative ai sensi dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 dell’ABI che estende la misura “Imprese in Ripresa 2.0”:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (chirografario/ ipotecario) di durata superiore a 18 mesi (medio-lungo termine), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing (nel caso di leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare);
  • allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
  • allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del crediti a breve termine;
  • allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

DOMANDE FREQUENTI

Per approfondimenti su queste e altre iniziative economiche a sostegno dell'emergenza coronavirus accedi alla news Approfondimenti e Faq

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