La nostra offerta
La nostra offerta...
 
News

News

Scopri tutte le novità di BCC Canosa.

 
Emergenza Covid 19
04/05/2020
Emergenza COVID-19: Sospensione Rate e Mutui - Privati

Il Governo, con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, ha disposto nuove misure di sostegno economico per lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto ha previsto la possibilità di sospendere le rate dei mutui prima casa, accedendo al Fondo Gasparrini, al quale potranno far ricorso anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che abbiano avuto una riduzione del fatturato pari ad almeno il 33% e i lavoratori dipendenti che abbiano avuto una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni.

Il Fondo consente la sospensione dell’intera rata per un periodo massimo di 18 mesi e il rimborso del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Le misure previste dai commi da 475 a 480 della legge 244/2007 e gestite da Consap (c.d. “Fondo Gasparrini”), destinate ai titolari di “Mutui Prima Casa”, limitatamente ai lavoratori subordinati e alle categorie di cui all’art. 409 3° comma c.p.c. (agenti, rappresentanti di commercio e co.co.co.) vengono estese, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (e quindi sino al 18/12/2020), anche alle c.d. Partite IVA (liberi professionisti e lavoratori autonomi, che non esercitano attività imprenditoriali).

L'accesso al Fondo Gasparrini è subordinato al possesso dei requisiti di seguito elencati nella specifica sezione, consultabili anche nella sezione dedicata sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di CONSAP

In ogni caso il mutuo, di importo erogato non superiore ad € 250.000, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Non devono essere presenti ritardi nei pagamenti delle rate, superiori ai 90 giorni consecutivi.

COME FARE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE

Verificato il possesso dei requisiti, per richiedere l'agevolazione scarica e compila il modulo per lavoratori dipendenti o per lavoratori autonomi, e invialo, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità, alla e-mail istruttoria@canosa.bcc.it.

La suddetta modulistica potrà essere inoltrata alla Banca, invece che a mezzo mail, accedendo all'Area Clienti, previa registrazione.

In caso di mutuo cointestato, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.

REQUISITI PER LAVORATORI DIPENDENTI
  • possesso della qualifica di lavoratori subordinati o lavoratori di cui all’art. 409, 3° comma del c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata);
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro.

La sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro (così come disciplinato dall’Art. 1 Decreto 25 marzo 2020) deve avere le seguenti caratteristiche:

  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

REQUISITI PER LAVORATORI AUTONOMI

Possono richiedere la sospensione, fino al 18/12/2020, le seguenti categorie di soggetti:

  • liberi professionisti (per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi delle Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (rientrano le forme di lavoro esercitate in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente) e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge);
  • lavoratori autonomi, che esercitino attività non imprenditoriali (sono escluse dai benefici imprese e ditte individuali).

a condizione che “autocertifichino” di aver registrato un decremento superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in seguito della chiusura o delle restrizioni della propria attività operata dalle autorità in seguito al coronavirus.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei lavoratori autonomi gli imprenditori e i piccoli imprenditori.

CASI DI ESCLUSIONE

  • Richieste di sospensione a valere su mutui fondiari concessi con altra agevolazione pubblica;
  • Ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi o DBT o avvio da terzi di procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • Fruizione di ulteriori agevolazioni rispetto a quella prevista dalla garanzia Consap;
  • Presenza di copertura assicurativa a protezione del rischio dei casi previsti da questa fattispecie di sospensione;
  • Mutui casa di importo superiore ad € 250.000. Per la verifica di tale requisito, si deve far riferimento all’importo originariamente erogato e non al capitale residuo.
  • Immobile oggetto del mutuo “Prima Casa” rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

Facoltà per i mutuatari di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

In caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro come sopra indicato, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Per approfondimenti su queste e altre iniziative economiche a sostegno dell'emergenza coronavirus accedi alla news Approfondimenti e Faq